E’ ammissibile l’istanza di accesso agli atti per ottenere le dichiarazioni dei redditi dell’ex coniuge

E’ ammissibile l’istanza di accesso agli atti per ottenere le dichiarazioni dei redditi dell’ex coniuge
08 Marzo 2016: E’ ammissibile l’istanza di accesso agli atti per ottenere le dichiarazioni dei redditi dell’ex coniuge 08 Marzo 2016

Con la recente sentenza n. 1090/2015, la seconda sezione del TAR Sardegna ha affrontato due questioni controverse in tema di diritto di accesso agli atti. La prima è quella relativa alla legittimazione a proporre l’istanza per accedere agli atti. I Giudici insulari hanno riconosciuto al difensore della parte la legittimazione “a presentare la richiesta di accesso, benché privo di mandato ad hoc”, rilevando che essa promana direttamente dal suo ruolo di “difensore processuale” nel giudizio cui si riferiscono i documenti richiesti, atteso che questi sono proprio funzionali a svolgere l’incarico di difensore nel giudizio civile”. Come chiarisce lo stesso TAR Sardegna, si tratta di un principio già enucleato dal Consiglio di Stato, che con la sentenza della III Sezione n. 4844 del 26/09/2014 aveva stabilito che “la sottoscrizione della procura, rilasciata con facoltà di rappresentare e difendere in ogni stato e grado del procedimento anche di mediazione, implica la ratifica della diffida ad adempiere e dell'istanza di accesso, atti negoziali propedeutici alla difesa, compiuti in nome e per conto della parte dal difensore”.Pertanto, ai fini dell’accesso agli atti da parte del proprio difensore, non è necessario un mandato ad hoc, essendo sufficiente quello sottoscritto dalla parte al momento dell’affidamento dell’incarico per la rappresentanza in giudizio, ai sensi dell’art. 83 c.p.c..   L’altra questione riguarda invece l’oggetto dell’istanza. A tal fine la sentenza del TAR Sardegna ha richiamato il concetto di documento amministrativo passibile di accesso, così come delineato dall’art. 22, lett. d), della legge 7 agosto 1990, n. 241, affermando che esso comprende anche gli atti di natura privatistica, purché detenuti da una pubblica amministrazione per l’esercizio delle sue funzioni istituzionali. In particolare, rientrano in questa categoria anche le dichiarazioni dei redditi, che, pertanto, ben possono formare oggetto di accesso agli atti poichè non contengono dati “sensibili” o “supersensibili”, per cui risulta senz’altro soddisfatto il “presupposto di prevalenza” dell’accesso sulla riservatezza di cui all’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990. Alla luce di tali premesse, pertanto, il TAR Sardegna ha concluso che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”, com’era nel caso esaminato, nel quale il ricorrente aveva la necessità di conoscere preventivamente la situazione reddituale dei controinteressati, così da poter valutare a ragion veduta l’opportunità di contestare la decisione assunta dal giudice ordinario di attribuire loro un assegno di mantenimento a suo carico.

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